Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato

Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato

Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci per rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle. Se l'industriale e l'artigiano vendono anche articoli da loro non prodotti sono soggetti alla disciplina del commercio.

Il commercio al dettaglio è quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.

Sono esercizi di vicinato gli esercizi che:

  • hanno una superficie di vendita fino a 150 m² per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
  • hanno una superficie di vendita fino a 250 m² per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Approfondimenti

Non sono esercizi di vicinato

Non sono esercizi di vicinato:

  • le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475 e Legge 08/11/1991, n. 362)
  • le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293)
  • le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622)
  • i vendita diretta da parte di produttori agricoli (Codice civile Legge 25/03/1959, n. 125)
  • le vendite di carburanti e oli minerali
  • le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all'esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all'Albo (Legge 08/08/1985, n. 443, art. 5)
  • i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall'esercizio della loro attività
  • le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
  • le vendite delle proprie opere d'arte e pubblicazioni
  • le vendite di beni del fallimento
  • le vendite in fiere campionarie e mostre
  • le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività.
Rischio incendio

Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).

Consumo sul posto

Agli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito anche il consumo sul posto di prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria (Legge regionale 06/11/2019, n. 22, art. 24).

Esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita

È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, let. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, com. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

 

Le modalità di vendita e le superfici previste per esercitare congiuntamente le due attività sono stabilite dalla Legge Regionale 06/11/2019, n. 22, art. 29.

 

Vendita di oggetti preziosi e gioielli

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.

Vendita di sigarette elettroniche

È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di sigarette elettroniche.

I requisiti professionali e gli adempimenti necessari allo svolgimento congiunto dell'attività di vendita al dettaglio di sigarette elettroniche sono descritti nell'attività specifica.

Vendita di tabacchi e generi di monopolio

Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.

Vendita di giornali e riviste

Per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste (punto vendita non esclusivo) è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la rivendita di giornali e riviste.

Detenzione e vendita di animali

Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la detenzione e la vendita di animali.

Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.

Vendita di farmaci

I medicinali descritti dalla Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto legge 06/12/2011, n. 201) che:

  • si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali
  • possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.

Sono esclusi i medicinali descritti dal Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, art. 45, dal Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 89, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.

All'interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:

  • all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale
  • da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.

In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dal Decreto legge 04/07/2006, n. 233, art. 5.

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Ultimo aggiornamento: 25/05/2024 12:41.12