Subentrare nel contratto di locazione

Subentrare nel contratto di locazione

Se l’assegnatario di un alloggio destinato a servizio abitativo pubblico lascia il nucleo familiare o trasferisce la residenza per

  • separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell'unione civile
  • separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell'unione civile
  • decesso

nel contratto di locazione subentrano i componenti del nucleo familiare (Legge regionale 06/08/1999, n. 12, art. 12).

In caso di nullità, di separazione, di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile o di cessazione degli effetti civili dello stesso, subentra nell’assegnazione l’altro coniuge.

In caso di decesso dell’assegnatario subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine:

  1. coniuge o parte di unione civile o conviventi di fatto
  2. figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi
  3. ascendenti
  4. discendenti
  5. collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge
  6. persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:15.10