Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico devono chiedere l'ampliamento del nucleo familiare per aggiungere soggetti che non ne facevano parte quando è stato assegnato l'alloggio.
Requisiti oggettivi
L'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi (art. 12, com. 4 della Legge regionale 06/08/1999, n. 12):
- matrimonio o unione civile dell'assegnatario
- convivenza di fatto dell'assegnatario
- accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione
- affidamento di minori
- ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia.
Se l'ampliamento comporta la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza, l'ente proprietario dichiara la decadenza dall'assegnazione del nucleo assegnatario.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:15.10