Le stalle di sosta sono strutture per il ricovero temporaneo di equidi, bovini, caprini, suini e di animali da cortile (Decreto del Presidente della Repubblica 08/02/1954, n. 320, art. 17).
Si differenzia dall'attività di allevamento (maneggio, scuderia o centro ippico), in cui ricovero degli animali è invece permanente.
Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.
Per i commercianti ed i detentori di mammiferi è necessario possedere il registro di entrata ed uscita degli animali che deve essere vidimato dal servizio veterinario dell'autorità sanitaria competente.
Per svolgere l'attività occorre possedere l'autorizzazione alla detenzione di scorte di medicinali veterinari rilasciata dall'autorità sanitaria competente.
Se si utilizza un pozzo privato occorre l’autorizzazione allo sfruttamento del pozzo privato e il certificato di potabilità dell’acqua rilasciata dall'autorità sanitaria competente da non più di due anni.
In base alla disciplina degli scarichi, le acque reflue domestiche sono assimilate alle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Se si possiedono deiezioni in concimaia o una fognatura è necessario possedere l’autorizzazione per lo scarico di acque reflue domestiche (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 101).
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.