Per strutture sanitarie e socio-sanitarie si intende:
- attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi compresa quella riabilitativa
- attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie
- attività sanitaria e socio-sanitaria per prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale
- stabilimento termale
- attività di assistenza domiciliare, studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per eorgare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonchè le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche
- attività professionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonchè gli studi medici ove il singolo professionista medico o più professionisti medici o più professionisti medici associati, anche di diversa area medica, esercitano ciascuno in forma autonoma e sotto la proprià esclusiva responsabilità, l'attività professionale erogando prestazioni non invasive e come tali non implicanti un rischio per la sicurezza del paziente (studi medici)
- attività di studi professionali sanitari non medici.
Per la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento dell'attività è necessario ottenere l'autorizzazione alla realizzazione come previsto dalla Legge regionale 03/03/2003, n. 4, art. 6, con le modalità previste dal Regolamento regionale 06/11/2019, n. 20, art. 3 e art. 4.
Per gli interventi che richiedono il permesso di costruire, l’autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria si intende rilasciata con il permesso di costruire concesso dal Comune. Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, i soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura inoltrano la segnalazione o la comunicazione al Comune dove si intende realizzare o è ubicata la struttura. L’autorizzazione alla realizzazione si intende rilasciata con la sussistenza del titolo abilitativo in caso di segnalazione certificata di inizio attività, con la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata e, nei casi di attività di edilizia libera, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6.
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento, è necessario ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dalla Direzione regionale competente in materia di sanità, come previsto dalla Legge regionale 03/03/2003, n. 4, art. 7, con le modalità previste dal Regolamento regionale 06/11/2019, n. 20, art. 8.
Lo svolgimento delle attività di cui agli ultimi due punti dell’elenco è sottratto alla disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione per l'esercizio ed è soggetta a comunicazione di inizio attività da inoltrare alla Direzione regionale competente in materia di sanità e all'ASL, come previsto dal Regolamento regionale 06/11/2019, n. 20, art. 1, com. 2.