Le strutture veterinarie pubbliche e private possono essere classificate, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 06/03/2007, n. 135, art. 2, nelle seguenti tipologie:
- studio veterinario, esercitato in forma sia singola che associata, con o senza accesso agli animali;
- ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
- clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;
- ospedale veterinario;
- laboratorio veterinario di analisi.
Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
L’attività può anche essere svolta utilizzando i locali di un’abitazione. In questo caso, il richiedente dovrà separare chiaramente l’abitazione dai locali di lavoro, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Devono inoltre essere rispettati i requisiti minimi individuati così come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 06/03/2007, n. 135, art. 4.
Approfondimenti
Gli studi veterinari, esercitati in forma sia singola che associata, senza accesso agli animali non sono soggetti all'autorizzazione sanitaria.
Il loro avvio deve essere comunicata all’Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’AUSL competente per territorio (Deliberazione della Giunta regionale 06/03/2007, n. 135, art. 3 e 8).