Tipografia e arti affini

Tipografia e arti affini

Per tipografia e arti affini si intende l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, serigrafica, o un'altra qualunque arte affine di stampa o di riproduzione meccanica o chimica o elettromagnetica in molteplici esemplari, compresa la copisteria e la fotoriproduzione.

Il tipografo è quindi un artigiano, dotato di attrezzature e macchinari necessari per svolgere la propria attività, per attivare la quale può presentare una semplice comunicazione al Suap corredata degli allegati e delle informazioni inerenti.

Non rientra tra le attività oggetto di questa procedura l'esercizio dell'arte fotografica.

Le caratteristiche dell'impresa artigiana sono definite dalla Legge regionale 17/02/2015, n. 3.

Le imprese artigiane devono iscriversi all'albo con immediato avvio dell'attività mediante un'unica comunicazione per via telematica alla Camera di Commercio come definito dalla Legge regionale 17/02/2015, n. 3, art. 15 e seguenti.

Requisiti soggettivi

Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le emissioni in atmosfera

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenetre apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).

Per il deposito e il trattamento di rifiuti

Per le attività elencate nell'articolo 215 e nell'articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre presentare apposita comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Per l'impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:15.10