La legislazione nazionale consente ai soggetti che esercitano attività agricola di fruire di carburante parzialmente esente dalle accise, destinato a lavorazioni agricole e orticole, all'allevamento, alla selvicoltura e pescicoltura e alle coltivazioni sotto serra.
Il carburante agevolato può essere assegnato per l’alimentazione di:
- tutte le macchine agricole previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 57
- motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali
- macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli
- impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.
Requisiti soggettivi
Per accedere all'agevolazione i beneficiari devono:
- essere iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio, nell'anagrafe delle aziende agricole
- avere un fascicolo aziendale attivo e aggiornato;
- presentare iscrizione come ditta UMA presso il Comune capofila competente per territorio;
- presentare la richiesta di assegnazione carburante agricolo entro il 30 giugno di ogni anno, oppure a ogni variazione di consistenza territoriale o di coltura, presso il Comune capofila.
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Sezioni: Ambiente, paesaggio ed ecologia
Ultimo aggiornamento: 04/04/2024 10:48.45