La parafarmacia è un punto vendita simile alla farmacia. Può dispensare farmaci senza l'obbligo di presentare la ricetta medica e al suo interno devono essere obbligatoriamente presenti uno o più farmacisti. La parafarmacia può vendere (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5):
- farmaci da banco
- integratori alimentari
- prodotti erboristici (fitomedicine, fitofarmaci, farmaci omeopatici, farmaci veterinari)
- prodotti cosmetici
- articoli sanitari e per l’alimentazione
- prodotti per l'infanzia e per l'igiene.
Un reparto dedicato alla vendita di questi prodotti può essere attivato all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita o di una grande struttura di vendita.
Ogni esercizio deve avere un codice identificativo univoco assegnato dal Ministero della Salute a seguito di comunicazione da parte del titolare dell’esercizio commerciale. Il Ministero pubblica periodicamente sul proprio sito l’elenco aggiornato dei punti vendita.
La documentazione necessaria per svolgere l'attività deve essere trasmessa al SUAP come previsto dalla Sezione I, Tabella A del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione al Ministero della Salute, alla Regione e all'autorità sanitaria competente.
La vendita all'interno del reparto deve essere effettuata da uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (Decreto legge 04/07/2006, n. 223, art. 5).
Il reparto dedicato alla vendita deve (Legge 16/11/2001, n. 405):
- avere una superficie idonea e funzionale al servizio
- essere separato dalla restante parte dell’esercizio commerciale tramite parete o vetrata
- risultare inaccessibile quando il farmacista è assente
- essere dotato di apposito registratore fiscale, installazioni e attrezzature idonee per garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco, di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Il magazzino di medicinali è di norma contiguo al reparto di vendita. Il magazzino deve rispondere ai principi e alle linee guida di buona pratica di distribuzione dei medicinali (Decreto ministeriale 06/07/1999). Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, art. 108.
Approfondimenti
L'elenco dei farmaci vendibili (Legge 24/12/1993, n. 537, art. 8, com. 10, let. c) è pubblicato all'Allegato A del Decreto ministeriale 15/11/2012.