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Integrazione delle rette dei servizi residenziali e semi residenziali

(urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art6)
  • Servizio attivo
Procedimento di integrazione delle rette dei servizi residenziali e semi residenziali

A chi è rivolto

Possono accedere al contributo coloro che:

  • non riescono a sostenere in autonomia il costo della retta
  • necessitano di un inserimento residenziale a causa di una situazione di rischio certificata da un servizio pubblico o disposta dall'autorità giudiziaria.

Approfondimenti

    Come fare

    Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

    La quota di contribuzione a carico dell’utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all’ISEE fino al raggiungimento della soglia ISEE pari a 20.000,00 euro, al di sopra della quale la quota sociale resta interamente a carico dell’assistito.
    Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del comune territorialmente competente, fatta esclusione dell’importo dell’indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall’utente alla struttura.
    Per gli utenti con ISEE di importo compreso tra 5.000,00 e 20.000,00 euro il comune procede al calcolo del coefficiente di compartecipazione dell’utente alla retta giornaliera secondo la seguente funzione lineare crescente:

    Una volta ricevuta la domanda, il Comune decide se erogare il contributo solo dopo una valutazione sulla situazione di precarietà ed emergenza del nucleo familiare.

    La quota sociale a carico del comune/utente è pari al 50% della tariffa giornaliera vigente per le RSA e al 30% della tariffa giornaliera per le strutture riabilitative di mantenimento, conformemente alle percentuali stabilite dai LEA.

    Il soggetto tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento è il comune territorialmente competente, ovvero le forme associative previste dalla normativa vigente, qualora a queste stesse sia stato delegato l’esercizio della funzione sociale.
    Hanno diritto alla compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per l’ospitalità presso le RSA e strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00.
    L’indicatore ISEE dovrà essere calcolato conformemente a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dall’art. 2 - sexies della legge del 26 maggio 2016, n. 89. Gli ISEE prodotti a partire gennaio 2016 sono utilizzati fino alla data di validità degli stessi esclusivamente per le prestazioni in corso di erogazione.

    Domanda di compartecipazione da parte del Comune al pagamento della retta dei servizi residenziali o semi residenziali
    Copia del documento d'identità
    Copia della certificazione attestante la percentuale di invalidità
    Certificato della struttura riabilitativa attestante il regime, il livello di mantenimento e la durata del progetto
    Copia dell'attestazione ISEE

    Costi

    La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

    Cosa serve

    Per accedere al servizio, assicurati di avere:

    • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
    • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

    Cosa si ottiene

    Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'agevolazione economica.

    Tempi e scadenze

    Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

    Accedi al servizio

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Termini e condizioni di servizio
    Argomenti:
    • Assistenza sociale
    • Assistenza agli invalidi
    Categorie:
    • Salute, benessere e assistenza
    Ultimo aggiornamento: 04/12/2024 14:53.41

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